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Assegno di divorzio: i nuovi criteri stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Con il divorzio uno dei due coniugi può essere condannato al pagamento di una somma di denaro periodica all’altro coniuge, che non abbia mezzi adeguati o non possibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

L’obbligo si basa sull’art. 5 comma 6 della legge sul divorzio (Legge n. 898/1970), il quale testualmente recita che:  “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Il riferimento ai “mezzi adeguati” o alla possibilità di “procurarseli per ragioni oggettive” sono state oggetto di lunghe diatribe dottrinali e frutto di libera interpretazione da parte dei giudici chiamati ad applicare la norma. Il parametro dell’adeguatezza dei mezzi ha, infatti, natura relativa e ha portato gli interpreti a compararla ad altri parametri, spesso distanti da quelli indicati nella norma.

Recentemente, con la sentenza n. 18287/2018, La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha richiamato l’attenzione sui parametri da adottare nell’accertamento del diritto all’assegno di divorzio e nella determinazione del suo ammontare.

La Corte ha stabilito che ai fini del riconoscimento dell’assegno, “si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto“.

Secondo la Corte, il contributo dell’ex coniuge dovrà assolvere alla funzione assistenziale – compensativa – perequativa.

In particolare, a detta delle Sezioni Unite, dovrà tenersi conto del contributo offerto dal coniuge richiedente alla realizzazione della vita familiare, considerate le aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate dal coniuge. Il giudizio di adeguatezza dovrà assumere anche un contenuto prognostico, riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall’assunzione di un impegno diverso, in favore della famiglia. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.

Tutto ciò, secondo la Corte perché: “Lo scioglimento del vincolo incide sullo status, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in chiave perequativa – compensativa”.

Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.

Alla luce di questa sentenza, l’assegno di divorzio non sarà più finalizzato a ricostruire il tenore di vita endoconiugale del richiedente, ma a ristabilire l’uguaglianza e pari dignità dei due coniugi ispirata agli art. 2, 3 e 29 della Costituzione.

In sostanza, il riconoscimento del diritto all’assegno, alla luce della recente sentenza, va valutato: 1. considerando tutti gli indicatori contenuti nell’incipit dell’articolo 5, comma 6, della legge numero 898/1970; 2. incentrando la valutazione sull’aspetto perequativo – compensativo e fondandola sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali; 3. procedendo a un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale dei predetti indicatori sulla sperequazione determinatasi.