Le principali novità introdotte dall’emendamento 4 del 21 maggio 2018 al Regolamento riguardante i mezzi aerei a pilotaggio remoto (droni) riguardano gli operatori che svolgono operazioni specializzate critiche.
Ricordiamo a tutti che le operazioni specializzate sono quelle attività che prevedono l’effettuazione, con un SAPR (drone), di un servizio, quale ad esempio: riprese cinematografiche, televisive e servizi fotografici, sorveglianza del territorio o di impianti, impieghi agricoli, fotogrammetria, pubblicità o addestramento, a prescindere che i servizi siano resi a titolo oneroso o gratuito.
Prima del 21 maggio, gli operatori che intendevano svolgere le operazioni specializzate dovevano inviare apposita richiesta ad ENAC o richiedere una specifica autorizzazione, scontrandosi con i lunghi tempi e la burocrazia del nostro bel Paese.
Già con l’introduzione degli scenari standard, il 17 maggio 2017, si era dato l’avvio al processo di semplificazione della procedura di autorizzazione, attraverso la regolamentazione di sette scenari, suddivisi per fasce di massa operativa al decollo (includente il payload) e per ambiente operativo, che garantivano adeguati livelli di sicurezza e consentivano all’Ente di verificare più velocemente le richieste e concedere con maggiore celerità l’autorizzazione.
Il nuovo emendamento si inserisce in questo percorso di semplificazione, attraverso la modifica dell’art. 10 del Regolamento, per il quale, da oggi, tutti coloro che svolgono operazioni specializzate che ricadono negli scenari standard pubblicati dall’ENAC ( https://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Note_Informative/info-22158831.html )devono semplicemente inviare a ENAC la dichiarazione di cui all’art. 9 e cioè quella prevista per gli operatori che svolgono operazioni non critiche.
In altre parole, parrebbe che gli operatori critici impiegati in operazioni rientranti negli scenari standard vengano equiparati agli operatori non critici, almeno dal punto di vista burocratico. Ciò comporta la riduzione dei costi/diritti da corrispondere all’Ente e dei tempi di attesa per il rilascio dell’autorizzazione, oltre al vantaggio di poter registrare altri SAPR o apportare modifiche alla precedente registrazione, senza dover corrispondere nuovamente i diritti fissi ENAC.
Le novità sono davvero recenti e, pertanto, il presente articolo potrebbe subire modifiche o integrazioni. Si raccomanda ai lettori di consultare sempre la normativa vigente.