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LA RESPONSABILITA’ DELL’INTERMEDIARIO IN CASO DI INVESTIMENTI RISCHIOSI E COMPLESSI

L’Arbitro per le Controversie finanziarie ha accolto il ricorso presentato per conto di un nostro cliente che aveva acquistato un prodotto finanziario complesso tramite un noto Istituto di credito, senza che gli fossero fornite tutte le dovute informazioni.

Secondo il Collegio: “L’intermediario non ha assolto, l’onere di provare di avere reso al ricorrente, al momento dell’acquisto delle obbligazioni, un’informazione adeguata in concreto così da permettergli di valutare in maniera pienamente consapevole le caratteristiche dell’investimento che andava ad eseguire e il grado di rischio assunto.

Nel caso di specie, l’investimento si era perfezionato, mediante semplice sottoscrizione di un ordine di acquisto, su un modulo standard predisposto dalla Banca. Sull’ordine era riportata la seguente dicitura:

Riteniamo si tratti di operazione non appropriata in base alle informazioni da voi forniteci, sulla Vostra esperienza/conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. L’operazione riguarda uno strumento complesso, con caratteristiche che rendono difficile la valutazione dei rischi”.

Con tale breve nota, la Banca sosteneva di aver assolto agli stringenti obblighi informativi posti a suo carico e riteneva l’investitore esclusivamente responsabile di quell’operazione, altamente rischiosa e rilevatasi svantaggiosa.

Il Collegio, accogliendo la tesi del ricorrente, ha dichiarato evidentemente non assolto l’obbligo informativo a carico dell’Istituto, che avrebbe dovuto ottemperare, tanto alle prescrizioni generali di cui all’art. 21 TUF e seguenti, quanto a quelle specifiche di cui alla Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione dei prodotti complessi.

Non solo, secondo l’Arbitro per le Controversie Finanziarie: “In applicazione del principio del “più probabile che non” deve assumersi che se l’intermediario avesse reso le informazioni sulle caratteristiche dello strumento nei termini dettagliati normativamente prescritti il ricorrente si sarebbe astenuto dall’acquisto” e, pertanto, lo ha condannato al risarcimento del danno.

Quanto alla liquidazione, il Collegio ha detratto dall’importo originario dell’investimento, le cedole incassate medio tempore dall’investitore, oltre alla somma che questi avrebbe potuto recuperare se avesse venduto le obbligazioni, non appena avvedutosi dell’effettivo grado di rischio di quei strumenti finanziari, applicando il consolidato principio dell’obbligo, da parte del creditore, di mitigare il proprio danno.