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Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne

Torniamo su una questione ampiamente discussa e sempre attuale: quella del mantenimento dei figli ormai divenuti maggiorenni.

Come noto, l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, cessa allorquando il figlio raggiunga uno status di autosufficienza economica, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità – quale che sia -acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato. (Cass. Civ. 17.11.2006 n. 24498).

Secondo la giurisprudenza, il raggiungimento dell’autonomia economica deve essere vagliata, caso per caso, in ragione alle specifiche competenze, professionalità e titolo di studi acquisiti dal figlio. E’ stato, ad esempio, ritenuto economicamente autosufficiente il figlio assunto con contratto stagionale o a tempo determinato: “L’obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studi e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa: pertanto può considerarsi economicamente autonomo il figlio che lavori presso strutture alberghiere con contratti stagionali ed a tempo determinato” (Corte di Appello di Catania 3.11.2016).

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione è tornata sul punto, esaminando questa volta la vicenda di un padre che aveva chiestola revoca o, in subordine, la diminuzione dell’assegno di mantenimento verso il figlio maggiorenne, da poco divenuto avvocato e esercitante la professione presso lo studio del fratello. Il Tribunale di Trani prima e la Corte d’Appello di Bari poi, rigettavano il ricorso del padre ritenendo che il superamento dell’esame di avvocato non costituisca circostanza sufficiente, da sola, a provare l’acquisita autonomia economica del figlio; allo stesso tempo, rigettavano le richieste del padre di informative sui rapporti bancari intrattenuti dal figlio, volti a dimostrare l’intervenuta autonomia economica, poiché esplorativa.

La Cassazione, con ordinanza n. 5088, 14.12.2017-5.3.2018, ha ritenuto illegittimo il rigetto dell’istanza istruttoria di informative sul conto corrente e ha, pertanto, cassato il del decreto della Corte d’Appello e rinviato il giudizio alla medesima Corte, in diversa composizione, per il rinnovo del giudizio di merito.

L’ordinanza in commento risulta in linea con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, laddove ha ribadito che:  “l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016); il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell’obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato. Tuttavia, l’onere della prova ben può essere assolto mediante l’allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l’estinzione dell’obbligazione dedotta, tenendo presente che l’avanzare dell’età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l’onus probandi, giacchè “con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un’occupazione) costituisce un indicatore forte d’inerzia colpevole” (Cass. 12952/2016)