In tema di incidenti stradali causati dalla presenza di ostacoli non segnalati, come buche, imperfezioni del manto stradale che possano dirsi fonte di pericolo o ghiaccio, è pacificamente riconosciuta la responsabilità dell’Ente pubblico che ha in gestione il tratto di strada su cui si è verificato l’evento (come il Comune, la Provincia…).
Tale responsabilità si fonda sull’art. 2051 c.c., secondo cui: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. L’articolo in commento sottende una ipotesi di responsabilità oggettiva in ragione della quale sussiste – rispetto alla ordinaria ripartizione della prova – una vera e propria inversione, con indubbio vantaggio processuale per la parte danneggiata, la quale sarà tenuta a provare esclusivamente il danno subito e il nesso eziologico tra il danno subito e l’evento (in parole semplici, la riconducibilità del danno alla cosa in custodia, in questo caso la strada). L’Ente, invece, per andare esente da responsabilità dovrà dimostrare il caso fortuito e cioè, quell’evento imprevedibile ed estraneo alla propria sfera di controllo, che abbia inciso nella causazione del danno.
Così ad esempio, il Tribunale di Pisa ha sancito la responsabilità del la Provincia per i danni patiti da un pedone caduto a terra a causa del ghiaccio presente sul manto stradale formatosi a causa dell’imprudente condotta degli incaricati della pubblica amministrazione i quali, nonostante il prevedibile abbassamento della temperatura durante la notte, spandevano notevoli quantità d’acqua sulla sede stradale per eliminare il materiale argilloso, precedentemente trasportato in occasione del celebre Palio di Buti (Tribunale di Pisa 14/08/2017 sent. n. 1011).
Tuttavia, la responsabilità dell’Ente non è così scontata e occorre distinguere caso per caso, a seconda delle peculiarità.
La giurisprudenza, infatti, sempre più frequentemente tende ad escludere la responsabilità del Comune custode delle strade in tutti quei casi in cui l’evento dannoso può essere collegato ad una disattenzione del danneggiato.
Segnaliamo, tra le tante, una recente sentenza del Tribunale di Roma che ha rigettato le richieste dell’attore, caduto a terra in un parcheggio a causa della mancata illuminazione e dello stato dissestato del manto stradale. Secondo il Tribunale: “la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia vale anche ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità del custode del bene per difetto di manutenzione” (Tribunale di Roma sent. n. 1756 del 31.01.2017).
In altri casi, la conoscenza della strada, perché il danneggiato è residente n zona è stata presa in considerazione quale elemento per mitigare o escludere la responsabilità dell’Ente. Secondo la Corte di Cassazione, infatti: “il fatto che il danneggiato abiti nei pressi dell’insidia non viene effettivamente utilizzato per porre una presunzione di conoscibilità a suo carico, non compatibile con i principi di cui all’art. 2051 c.c., ma come un elemento da considerare insieme ad altri nell’effettuare il necessario bilanciamento tra prevenzione e cautela sotteso alla responsabilità per custodia “ (Cass. Civ. sez. VI, 14/06/2016, n. 12174).