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Controsoffitto: limiti alla presunzione di condominialità e prova dell’esercizio del possesso

La Corte di Cassazione, con sentenza dell’11.6.2018 n. 15048 ha ribadito che: “In materia condominiale, il solaio esistente, che separa il piano sottostante da quello sovrastante di un edificio appartenente a proprietari diversi, deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune dei due piani perché ha la funzione di sostegno del piano superiore e di copertura del piano inferiore”.

Tale presunzione, tuttavia, è limitata alle parti strutturali che fungono da sostegno e copertura tra un piano e l’altro.

Un condomino, in occasione di lavori di ristrutturazione del proprio appartamento, rinveniva nella controsoffittatura, tubi e condutture installate dal proprietario dell’appartamento del piano di sopra. A fronte di ciò, il condomino chiedeva in giudizio di essere reintegrato nel possesso dello spazio di sua proprietà, ma sia il Tribunale di Venezia, sia la Corte d’Appello rigettavano le richieste del ricorrente e, perciò, proponeva ricorso per Cassazione.

La Corte ha ribadito il principio secondo cui la comunione parziale del solaio riguarda solo la parte strutturale, in quanto le eventuali opere che accedono al soffitto o al pavimento e che apportano dei benefici solo ad uno dei due proprietari, cosi come tutto ciò che non ha il carattere dell’essenzialità per la struttura, restano esclusi dalla comunione. Nel caso in esame, veniva accertato che i tubi ed i cavi posti dal condomino del piano di sopra, correvano in parte tra le assi di sostegno delle travi del pavimento del suo appartamento ed in alcuni punti immediatamente al di sotto delle stesse, in un’area erroneamente considerata in comune tra le parti, perché destinata a contenere la struttura divisoria tra i due immobili.

Poiché i tubi avevano invaso la controsoffittatura del condomino dell’appartamento sottostante, i Giudici di legittimità lo ritenevano, diversamente dalla Corte d’Appello, spogliato nel possesso: “E’ pacifico, infatti, che per la conservazione del possesso, non occorre la materiale continuità dell’uso né l’esplicazione di continui e concreti atti di godimento, essendo sufficiente che la cosa, anche in relazione alla sua natura e destinazione economico sociale, possa ritenersi rimasta nella virtuale disponibilità del possessore”. Secondo la Corte, il condomino aveva mantenuto il possesso dello spazio occupato dalla controsoffittatura pur non utilizzandolo, in quanto era rimasto nella sua diretta disponibilità. Prova ne era il fatto che il condomino aveva potuto agevolmente rimuovere il controsoffitto per eseguire i lavori di ristrutturazione del suo appartamento.

Il ricorso è stato ritenuto fondato, la sentenza cassata e rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia.