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Un caso particolare di risoluzione del contratto e restituzione del prezzo nella compravendita di automobili

La Corte di Cassazione Civile è ritornata sul tema della vendita di aliud pro alio, con una recente decisione a favore del compratore di un’automobile risultata non idonea alla circolazione in occasione della prima revisione.

Come noto, la giurisprudenza intende, per aliud pro alio nella compravendita, la consegna di un bene completamente diverso da quello pattuito, che fa sorgere in capo al compratore il diritto a richiedere la risoluzione del contratto e la restituzione della somma pagata. Tale fattispecie dà luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale, non soggetta ai termini di prescrizione e decadenza previsti dall’art. 1495 c.c. in caso di vizi o mancanza di qualità della cosa acquistata.

Rispetto ai vizi, l’aliud pro alio è, circostanza più rave e si configura “non solo quando la cosa consegnata è completamente diversa da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile. In tale ultimo caso è però necessario che la particolare utilizzazione sia stata espressamente contemplata, da entrambe le parti, nella negoziazione” (Cass. Civ. 1092/2007).

La Corte di Cassazione con sentenza n. 10045 del 24/4/2018 ha esaminato il caso di un acquirente di un’autovettura che, a causa di una disabilità con deficit ambulatorio grave, aveva richiesto l’installazione di un apposito sedile girevole a 90 gradi nella parte anteriore, lato passeggero che gli consentisse di utilizzare il veicolo.

Dopo aver pagato il prezzo, comprensivo anche del costo di installazione del dispositivo, il compratore aveva riscontrato alcuni vizi, subito denunciati, richiedendo, invano, alla concessionaria la riparazione. A distanza di 4 anni, in occasione della prima revisione, il proprietario scopriva che il veicolo non era idoneo alla circolazione, con possibile ritiro della carta di circolazione in caso di messa in strada.

L’acquirente citava in giudizio la concessionaria chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno. In primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda, mentre in secondo grado, la Corte d’Appello ribaltava la decisione, rigettava la richiesta di risoluzione per inadempimento e condannava il proprietario del mezzo alla restituzione delle somme percepite in virtù della sentenza del Tribunale.

Secondo la Corte d’Appello di Roma non era ravvisabile nella fattispecie, la vendita di aliud pro alio perché la macchina consegnata non apparteneva ad un genere merceologico diverso da quello oggetto del contratto e non poteva dirsi completamente diversa da quella pattuita. In ogni caso, secondo la Corte, una volta sostituito l’accessorio – sedile girevole – con altro conforme, l’autovettura sarebbe stata in grado di assolvere alla destinazione economico sociale che gli è propria. In più, la circostanza che il proprietario avesse usato il mezzo per 4 anni induceva ad escludere, secondo la Corte d’Appello, la mancanza delle qualità essenziali per l’impiego.

Ha proposto ricorso in cassazione, il proprietario del veicolo insistendo su due aspetti: il primo che era irrilevante l’utilizzo del mezzo per 4 anni, posto che in seguito alla revisione la macchina risultava inutilizzabile, il secondo che il sedile non costituiva accessorio del veicolo, come si evince dalla circolare del Ministero dei Trasporti 25.2.2000.

La Corte di Cassazione ha dato ragione all’acquirente, ritenendo sussistente nel caso di specie, l’ipotesi di aliud pro alio, in quanto la macchina consegnata non era in grado di assolvere alla funzione concreta assunta come essenziale dalle parti. La Corte ha ritenuto condivisibile la tesi del compratore secondo cui il sedile non era elemento accessorio e che il compratore si era determinato all’acquisto, proprio in ragione del fatto che il concessionario gli aveva garantito la fattibilità dell’installazione del sedile girevole. Non poteva dirsi, neppure, che il venditore non conoscesse l’essenzialità di tale caratteristica per il compratore, risultando dall’ordine di acquisto. Per finire, la Corte ha affermato che l’utilizzo del bene per 4 anni non ostacola l’azione di risoluzione del contratto, posto che secondo la giurisprudenza, la risoluzione è impedita solo in caso di trasformazione, alienazione, perimento per caso fortuito o forza maggiore del bene venduto.