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La Polizia di Stato annuncia il secondo prontuario con le sanzioni in materia di droni

E’ di qualche giorno fa la notizia secondo cui la Polizia di Stato avrebbe predisposto il nuovo prontuario con le sanzioni da applicare in caso di illecito utilizzo dei droni, o meglio APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto).

Si tratta di un compendio riassuntivo di supporto agli agenti in servizio sul Territorio e non di una fonte del diritto. Ricordiamo, infatti, che la normativa di riferimento è rappresentata dal Codice della Navigazione e dal Regolamento ENAC Mezzi Aerei A pilotaggio Remoto, Ed. 2 Emendamento 3 del 24.3.2017.

Il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto del 30.3.1942 n. 327, delinea anche il quadro normativo sanzionatorio applicabile che, tuttavia, non risulta sempre in linea con l’attuale mondo dei droni, popolato sia da operatori in regola, sia da abusivi e sia da persone in buona fede, inconsapevoli che ciò che stanno pilotando non è un giocattolo, ma un vero e proprio aeromobile a pilotaggio remoto (APR).

Le finalità sottese al nuovo prontuario, preannunciato al workshop di Roma dal Commissario Capo Francesca Roberto,  dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Vibo Valentia, sono proprio quelle di realizzare un maggior contrasto contro i piloti abusivi e di favorire l’uso del buon senso verso chi è in buona fede. Resta il fatto che il prontuario non costituisce fonte di diritto e le sanzioni previste per i trasgressori, continuano ad essere quelle contenute nel Codice della Navigazione e nel Regolamento.

L’art. 30 del Regolamento ENAC oltre a prevedere la sospensione/revoca dell’autorizzazione, certificazione e privilegi ottenuti in seguito alla dichiarazione e la sospensione/revoca della validità dell’Attestato o della Licenza APR in casi particolari di inottemperanza al Regolamento, stabilisce anche che: “L’effettuazione di operazioni specializzate con l’uso di SAPR in carenza dell’autorizzazione dell’ENAC per operazioni critiche o della dichiarazione da parte dell’operatore per operazioni non critiche, ovvero l’inosservanza delle norme di sicurezza nel corso delle operazioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 1174, 1216, 1228, 1231 del codice della navigazione, secondo le diverse fattispecie”.

Tra queste norme, ricordiamo ad esempio l’art. 1228 cod. nav., che prevede l’arresto fino a 6 mesi ovvero l’ammenda fino a 516 euro per chi sorvola centri abitati, assembramenti di persone o aeroporti, senza osservare le prescrizioni del regolamento o gli ordini dell’autorità competente.

La sanzione più severa rimane quella prevista dall’art. 1234 del Codice della Navigazione, applicabile anche al mondo degli APR,  la quale prescrive la sanzione amministrativa da €50.000,00 a € 100.000,00, in caso di mancata copertura assicurativa.