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Quando e perché munirsi dell’attestato di pilota APR

L’utilizzo professionale dei droni sta aumentando in maniera esponenziale negli ultimi tempi e nei settori più disparati. Il 25 febbraio scorso, in occasione della Milano Fashion Week, anche il mondo della moda si  è avvicinato a quello dei SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) grazie agli stilisti “Dolce & Gabbana”.

I due designer hanno deciso, infatti, di far volare in passerella le borse della nuova collezione Autunno-Inverno 2018, con l’ausilio di una serie di quadricotteri dotati di para eliche ed impreziositi con una sorta di sfera di “cristallo” posta nella parte superiore degli APR.

Ecco perché risulta sempre più urgente mettersi in regola e utilizzare il drone per scopi professionali in maniera corretta e nel rispetto delle regole.

A cominciare dal possesso della licenza o dell’attestato di pilota APR, anche così detto “patentino”.

Non tutti sanno, infatti, che per utilizzare un drone per scopi professionali occorre munirsi dell’apposita patente, rilasciata da un centro di addestramento riconosciuto da ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e molti si ritrovano in mano un drone, acquistato magari in un centro commerciale o ricevuto come regalo, senza sapere che per la legge italiana si tratta di un vero e proprio APR ovvero di un: “mezzo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi”, soggetto alla normativa contenuta nel Codice Della Navigazione e nel Regolamento ENAC Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto, Edizione 2 del 16.7.2015, emendamento 3 del 24.3.2017.

Secondo il suddetto Regolamento: “fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 comma 5, ai fini della conduzione di un APR è richiesto un pilota in possesso di appropriato riconoscimento di competenza, in corso di validità”.

Il riconoscimento di competenza è costituito da un attestato o da una licenza. Con l’attestato è possibile pilotare un APR della massa operativa al decollo inferiore a 25 kg e in condizioni VLOS (Visual Line of Sight), mentre con la licenza si può pilotare un APR anche in operazioni BVOLS (Beyond Visual Line of Sight) e/o con massa al decollo uguale o superiore a 25 kg.

Dunque, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 12 comma 5 del Regolamento chiunque utilizzi un mezzo aereo a pilotaggio remoto, per scopo non ludici (ricreativi, sportivi) deve essere in possesso di un attestato o di una licenza, rilasciata da un Centro di Addestramento riconosciuto ENAC.

Gli unici casi in cui la patente non parrebbe necessaria sono: l’utilizzo del mezzo per fini esclusivamente ricreativi o sportivi e l’uso di un drone con le caratteristiche di inoffensività.

Sono dotati delle caratteristiche di inoffensività, a norma dell’art. 12 comma 5 del Regolamento, gli APR con massa al decollo minore o uguale a 0,3 Kg, con parti rotanti protette da impatto accidentale e con velocità massima minore o uguale a 60 Km/h.

Il pilota che effettua un’operazione con SAPR dotato di tali caratteristiche dovrà, comunque, inviare ad ENAC l’apposita dichiarazione, contenente: l’attestazione di rispondenza alle applicabili sezioni del Regolamento, l’indicazione dei limiti applicabili alle operazioni di volo previste (inclusa, eventualmente, la necessità di operare in spazi aerei segregati) ed un’autocertificazione avente ad oggetto, tra gli altri, anche il possesso dei Manuali e di un’idonea polizza assicurativa.